1. Nel quadro dei rapporti di mutualità e interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:
a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e di rappresentanti della società civile a livello locale;
b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;
c) la formazione di base e la formazione professionale, anche in Italia, di cittadini dei Paesi partner e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia ed i Paesi partner, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;
e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo scambio commerciale equo e solidale fra l'Italia e i Paesi partner, ai sensi dell'articolo 28;
f) la realizzazione di interventi nei Paesi partner, a sostegno dello sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate
g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali, la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi partner, ai sensi dell'articolo 30;
h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e comunicazione, ad iniziative che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi partner;
i) le iniziative di cooperazione decentrata ed orizzontale che promuovano il collegamento tra regioni, città metropolitane, province, comunità montane, comuni ed altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 24 ed omologhi soggetti dei Paesi partner;
l) il sostegno e l'adozione a distanza, nelle forme previste dall'articolo 31;
m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione e la gestione, la valutazione ed il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti.
2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedano anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.
3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni caso, avere