Art. 8.
(Oggetto dell'attività di cooperazione).

      1. Nel quadro dei rapporti di mutualità e interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:

          a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e di rappresentanti della società civile a livello locale;

          b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;

          c) la formazione di base e la formazione professionale, anche in Italia, di cittadini dei Paesi partner e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

          d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia ed i Paesi partner, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;

          e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo scambio commerciale equo e solidale fra l'Italia e i Paesi partner, ai sensi dell'articolo 28;

          f) la realizzazione di interventi nei Paesi partner, a sostegno dello sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate

 

Pag. 16

ad ogni specifico contesto locale ed ambientale;

          g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali, la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi partner, ai sensi dell'articolo 30;

          h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e comunicazione, ad iniziative che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi partner;

          i) le iniziative di cooperazione decentrata ed orizzontale che promuovano il collegamento tra regioni, città metropolitane, province, comunità montane, comuni ed altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 24 ed omologhi soggetti dei Paesi partner;

          l) il sostegno e l'adozione a distanza, nelle forme previste dall'articolo 31;

          m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione e la gestione, la valutazione ed il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti.

      2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedano anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.
      3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni caso, avere

 

Pag. 17

livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto dal Paese, ma non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.